Art. 1.
(Discipline di studio).

      1. Le tabelle I e II annesse al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, sono integrate nel senso che le facoltà o gli istituti universitari abilitati al conferimento di lauree in lettere o materie letterarie, in lingue e letterature straniere, in scienze dell'educazione, in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze della comunicazione e in scienze politiche, nonché di titoli equipollenti, possono rilasciare anche lauree o titoli equipollenti con indirizzo in stenografia, trattamento testi e dati.
      2. I corsi di laurea con indirizzo in stenografia, trattamento testi e dati comprendono nei piani di studio, come materie fondamentali, i seguenti insegnamenti:

          a) storia della scrittura stenoscrittura-trattamento testi, biennale;

          b) grammatica dei linguaggi stenografici ammessi al pubblico insegnamento-trattamento testi e dati ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 gennaio 1995, biennale;

          c) abilità linguistico-stenografica di un idioma a scelta dello studente, biennale;

          d) transcodificazione nei linguaggi stenografici di cui alla lettera b);

          e) iper-multimedialità delle materie di cui alle lettere a) e b);

          f) didattica della scrittura-stenoscrittura-trattamento testi e dati ai fini della classe di concorso 75/A;

          g) glottologia;

          h) filosofia del linguaggio.

 

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